Il Consiglio di coordinamento, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio di coordinamento effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adottera', ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per le imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera rimunerazione di servizi prestati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-9-art4 · fonte su Normattiva