• 1)Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
  • 2)Se, nel caso di acquisti importanti fatti dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogni qualvolta cio' sia possibile, per esentare l'Organizzazione da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo.
  • 3)Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art4 · fonte su Normattiva