di mine antiuomo in zone minate 1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuna Parte. 2. Ciascuna Parte fara' ogni sforzo possibile per individuare tutte le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo nelle quali e' risaputo o si sospetta che siano collocate mine antipersona ed assicurera' il prima possibile che tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva esclusione di civili, finche' tutte le mine antipersona ivi contenute non siano state distrutte. La demarcazione dovra' conformarsi alle norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. 3. Se una Parte ritiene che non sara' in grado di distruggere o di assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, puo' sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni. 4. Ciascuna richiesta contiene:

  • a)La durata della proroga proposta;
  • b)Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta, incluso: (i) La preparazione e lo 'status' del lavoro gestito nell'ambito dei programmi nazionali di bonifica; (ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la distruzione di tutte le mine; e (iii) Circostanze che ostacolano la capacita' della Parte di distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate;
  • c)Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga; e
  • d)Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga proposta. 5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga. 6. Detta proroga puo' essere rinnovata su presentazione di una nuova richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su cio' che e' stato fatto secondo il presente Articolo.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art5 · fonte su Normattiva