di trasparenza 1. Ciascuna Parte fara' una relazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile, ed 'in ogni caso, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte sui seguenti punti:

  • a)Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento nell'articolo 9;
  • b)Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve in proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantita' e, se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona accumulate in riserve;
  • c)Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone minate che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona nell'ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano piu' particolari possibili riguardanti il tipo e la quantita' di ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono state collocate;
  • d)I tipi, le quantita' e, se possibile, il numero dei lotti di tutte le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed il training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle mine, o trasferite a scopo di distruzione, e le istituzioni autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine antipersona, secondo l'articolo 3;
  • e)Lo "status" dei programmi di conversione degli impianti o di annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona;
  • f)Lo "status" dei programmi per la distruzione di mine antipersona secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno usati nella distruzione, la collocazione di tutti i luoghi di distruzione e la sicurezza applicabile e le norme ambientali da osservare;
  • g)I tipi e le quantita' di tutte le mine antipersona distrutte dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano una ripartizione della quantita' di ciascun tipo di mine antipersona distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona, in caso di distruzione secondo l'articolo 4;
  • h)Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antipersona prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle attualmente possedute da o di proprieta' di una Parte, fornendo, laddove sia ragionevolmente possibile, suddette categorie di informazioni che possano facilitare l'individuazione e la rimozione di mine antipersona; queste informazioni devono includere almeno le dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano agevolare la rimozione di mine; e
  • i)Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2 dell'articolo 5. 2. Le informazioni date in conformita' al presente Articolo saranno aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare, e saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 Aprile di ciascun anno. 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' tali relazioni ricevute alle Parti.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art7 · fonte su Normattiva