Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  • a)lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;
  • b)lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come gia' modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;107~art1 · fonte su Normattiva