[1]In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel Golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona e' delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

  • A)Latit. - 45° 35' 42" N Long. - 13° 23' 25" E
  • B)Latit. - 45° 40' 20" N Long. - 13° 35' 17" E
  • C)Latit. - 45° 37' 16" N Long. - 13° 37' 50" E
  • D)Latit. - 45° 32' 37" N Long. - 13° 26' 03" E

[2]La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata nelle carte nautiche nn. II, III, XI e XII allegate all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave stipulato a Belgrado il 5 novembre 1965 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e che sono parte integrante del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1105~accordo-art15 · fonte su Normattiva