[1]in materia di politica economica

[2]1. Le parti convengono di collaborare per la promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e per la condivisione di esperienze sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali. 2. Le parti si impegnano ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche stabilite di comune accordo, che possono includere la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero. 3. Le parti collaborano e promuovono la comprensione reciproca in materia di diversificazione economica e sviluppo industriale.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art37 · fonte su Normattiva