[1]Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

[2]1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI). 2. Tale cooperazione ha per oggetto:

  • a)lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI;
  • b)la promozione della responsabilita' sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione e' integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato;
  • c)la promozione di contatti tra gli operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
  • d)la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione. 3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art27 · fonte su Normattiva