[1]in materia di politica industriale e PMI

[2]Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese, anche:

  • a)scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare condizioni generali atte a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
  • b)promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione europea, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
  • c)fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
  • d)agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati di entrambe;
  • e)promuovendo posti di lavoro dignitosi, la responsabilita' sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione tiene conto anche della dimensione "consumatore", ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori nel mercato;
  • f)sviluppando in determinati settori industriali progetti di ricerca comuni e la cooperazione sulle norme, le procedure di valutazione della conformita' e i regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo;
  • g)fornendo assistenza mediante informazioni sulla modernizzazione delle tecniche e delle tecnologie degli impianti di depurazione delle acque reflue dell'industria conciaria;
  • h)scambiando informazioni e segnalando partner e possibilita' di cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti attraverso reti esistenti e accessibili a entrambe;
  • i)favorendo la cooperazione tra imprese private di entrambe, in particolare le PMI;
  • j)valutando l'opportunita' di negoziare un accordo aggiuntivo su scambi di informazioni, workshop volti a intensificare la cooperazione e altri eventi promozionali tra le PMI di entrambe le parti;
  • k)fornendo informazioni sull'assistenza tecnica all'esportazione di generi alimentari e prodotti agricoli verso il mercato europeo nell'ambito del sistema preferenziale dell'Unione europea.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art39 · fonte su Normattiva