Art. 10 (Traduzione di cortesia)
1. Il Segretariato permanente dell'Organizzazione e' composto dal Segretario generale e dal personale necessario ai lavori dell'Organizzazione, nei limiti del bilancio approvato. 2. Il Segretario Generale ha un mandato di tre anni. Il segretario generale puo' essere rieletto, al massimo, per altri due mandati consecutivi di tre anni ciascuno. 3. Il Segretario Generale e' responsabile della gestione quotidiana dell'Organizzazione, nel rispetto degli orientamenti forniti dall'Assemblea Generale o dal Consiglio. 4. Il Segretario Generale e' responsabile della conclusione di accordi con Stati od organizzazioni internazionali che devono essere approvati dall'Assemblea Generale in conformita' con l'articolo 7.7m). 5. Il personale del Segretariato e' nominato in conformita' con lo Statuto del personale dal Segretario generale, alle condizioni e per svolgere le funzioni che il Segretario generale puo' decidere. 6. Il Segretariato:
- a)E' responsabile della tenuta degli archivi necessari all'efficace svolgimento del lavoro dell'Organizzazione e prepara, raccoglie e diffonde tutta la documentazione richiesta;
- b)gestisce le finanze dell'Organizzazione sotto la direzione del Consiglio in conformita' con il Regolamento Generale;
- c)prepara le disposizioni finanziarie e i rendiconti finanziari;
- d)tiene informati delle attivita' dell'Organizzazione gli Stati membri, i membri associati e affiliati e le altre organizzazioni;
- e)organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, dei comitati e degli organi sussidiari e fornisce loro sostegno;
- f)organizza le conferenze e i simposi approvati dal Consiglio e fornisce loro sostegno;
- g)organizzare i seminari, i workshop e altri eventi e fornisce loro sostegno; e
- h)svolge gli altri compiti che possono essergli assegnati ai sensi della presente Convenzione o del Regolamento generale dall'Assemblea generale o dal Consiglio. 7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non chiedono ne' ricevono istruzioni da alcun governo o altra fonte esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sul loro status di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Stato membro si impegna, per parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'. Ogni Stato membro si impegna, da parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
