Art. 11 (Traduzione di cortesia)
1. Ogni sforzo e' fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le decisioni per consenso tra gli Stati membri. 2. Quando le decisioni dell'Assemblea generale o del Consiglio non possono essere adottate per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti in occasione di uno scrutinio a carattere segreto. 3. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un voto, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 13.4. 4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale avverra' a scrutinio segreto e saranno eletti a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale. 5. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi dagli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
