1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia. Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art113 · fonte su Normattiva