[1]Risoluzione delle controversie e arbitrato

[2]1. Ciascuna parte contraente puo' chiedere che il Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione esamini eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non siano state risolte conformemente all'articolo 21 (Comitato misto) del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a dare attuazione alle decisioni di cui al paragrafo 2. 4. Qualora non sia possibile risolvere la controversia tramite il comitato misto o conformemente al disposto del paragrafo 2, su richiesta dell'una o dell'altra delle parti contraenti essa e' sottoposta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri conformemente alla seguente procedura:

  • a)ciascuna parte contraente designa un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall'altra parte contraente attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro e' designato dagli altri due arbitri entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti contraenti non ha designato un arbitro, o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, un arbitro o arbitri;
  • b)il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato;
  • c)la commissione di arbitrato fissa di comune accordo le proprie norme procedurali; e
  • d)fatta salva la decisione finale della commissione di arbitrato, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti contraenti. 5. A richiesta di una delle parti contraenti e in attesa di adottare una decisione definitiva, la commissione di arbitrato puo' chiedere all'altra parte di attivare provvedimenti correttivi provvisori. 6. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, della commissione di arbitrato ha carattere vincolante per le parti contraenti. 7. Se una delle parti contraenti non si conforma a una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte contraente inadempiente nel quadro del presente accordo.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-02-02;8~accordo-art22 · fonte su Normattiva