Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alle merci, dovessero essere applicate nel 1996 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Slovenia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo III, articoli 65, 67 e 68 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-6: - la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi che entrano in vigore a tale data e - il 1 gennaio 1996 per quanto concerne gli obblighi applicabili successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a quest'ultima. Fatto a Lussemburgo, addi' dieci giugno millenovecentonovantasei.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
