1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore dell'accordo la Slovenia tutela i diritti di proprieta' intellettuale industriale e commerciale, ai fini di assicurare un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti. 3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Slovenia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato X, paragrafo 1. 4. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale dovessero verificarsi problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art68 · fonte su Normattiva