Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
