una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art29 · fonte su Normattiva