autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
