'accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprieta' intellettuale industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
