disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art41 · fonte su Normattiva