1. Nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia agevola l'insediamento sul suo territorio di societa' e cittadini comunitari. A tal fine essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo,

  • i)un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato IX a), per i quali tale trattamento e' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
  • ii)un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Slovenia, di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Slovenia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio, rispetto alle societa' e ai cittadini della Slovenia. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono: - un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di societa' slovene sul territorio comunitario di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; - un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate slovene stabilite sul loro territorio, di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul loro territorio. 4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 3 si applica allo stabilimento e all'attivita' delle societa' e dei cittadini comunitari sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3. 5. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita' di societa' e cittadini comunitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai settori o alle questioni elencati all'allegato IX b). 6. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato IX a) e l'inserimento di settori o questioni elencati nell'allegato IX b) nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere modificati con decisione del consiglio di associazione. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Slovenia e qualora se ne presenti la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati settori o questioni elencati nell'allegato IX a). 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
  • a)a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i cittadini comunitari e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Slovenia.
  • b)Le filiali di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono i cittadini e le societa' slovene, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
  • c)La Slovenia riconosce i diritti di cui alla lettera b) ai cittadini comunitari e alle filiali di societa' comunitarie entro la fine della prima fase del periodo transitorio.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art45 · fonte su Normattiva