o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:
- a)le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli;
- ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o della Slovenia;
- f)la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g)il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h)la macellazione degli animali.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
