di lavorazione o trasformazione insufficienti 1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 5:

  • a)le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
  • b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
  • c)(i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  • d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
  • e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o di Israele;
  • f)la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
  • g)il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
  • h)la macellazione degli animali.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art6 · fonte su Normattiva