1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Slovenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, so del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri delle Comunita' europee, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-5-art14 · fonte su Normattiva