[1]Applicazione

[2]1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Sudafrica e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalita' di attuazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-2-art13 · fonte su Normattiva