Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Art. 5 — Disposizioni in materia contabile

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Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:

  • a)accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi;
  • b)acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali e materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

Testo in vigore dal 6 agosto 2009 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;108~art5 · fonte su Normattiva