Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 15 luglio 2010
