Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005
Art. 3 — Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
- b)all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
- c)all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
- d)dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
- a)se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
- b)se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c)se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'».
Testo vigente dal 15 luglio 2010
