Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
  • b)all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
  • c)all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
  • d)dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
  • a)se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
  • b)se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
  • c)se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'».

Testo vigente dal 15 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;108~art3 · fonte su Normattiva