1. L'organizzatore di viaggi non puo' aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilita' sia stata prevista nel documento di viaggio. 2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore puo' annullare il contratto senza indennizzo ne' rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art11 · fonte su Normattiva