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1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio. 2. Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennita' dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennita' e' fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli e' stato causato, e' surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore puo' avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore e' tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti. 4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
