1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilita' o che limitano le indennita' da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, e' avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze. 2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformita' a queste disposizioni. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilita' extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi e' stata commessa da tali persone. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art27 · fonte su Normattiva