[1]ARTICOLO XI.

[2]Nell'eventualita' della conclusione di una Convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo alla quale aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sara' emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artxi · fonte su Normattiva