[1]ARTICOLO XII.
[2]Ciascuna Parte contraente concede all'Impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente senza indugio, al tasso di cambio ufficiale, i profitti netti guadagnati da tale Impresa nel proprio territorio, concernenti il trasporto di passeggeri, posta e merci.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
