[1]ARTICOLO XII.

[2]Ciascuna Parte contraente concede all'Impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente senza indugio, al tasso di cambio ufficiale, i profitti netti guadagnati da tale Impresa nel proprio territorio, concernenti il trasporto di passeggeri, posta e merci.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artxii · fonte su Normattiva