Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, e' prorogato fino al 30 settembre 1987.
Testo vigente dal 18 aprile 1986
