Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 18 aprile 1986
