La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente art. 1 gravera' sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e verra' fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di una uguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 25 agosto 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1092~art3 · fonte del testo