(1) Il Segretario Generale e i Segretari Generali aggiunti sono eletti, su designazione del Presidente, dal Consiglio d'amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo che non puo' eccedere i sei anni, e possono essere rieletti. Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio d'amministrazione, designa uno o piu' candidati per ciascuna carica. (2) Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di una qualsiasi funzione politica. Salvo deroga accordata dal Consiglio d'amministrazione, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti non possono occupare alcun altro impiego o esercitare altra attivita' professionale. (3) In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o se il posto e' vacante, il Segretario Generale aggiunto esercita le funzioni di Segretario Generale. Se vi e' piu' di un Segretario Generale aggiunto, il Consiglio d'amministrazione determina in anticipo l'ordine secondo il quale essi saranno chiamati ad esercitare tali funzioni.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art10 · fonte su Normattiva