Art. 19
[1]Elezione dell'Ufficio di Presidenza
[2]Nella prima seduta, costituito il seggio provvisorio con il Consigliere piu' anziano di eta' quale Presidente e i due Consiglieri piu' giovani quali Segretari, il Consiglio elegge, nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza. La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente del Consiglio dura in carica per l'intera legislatura ed e' revocabile con la stessa maggioranza con cui e' stato eletto. All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti colore che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla convalida, delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni. L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
