Una parte puo' domandare alla Commissione o al Tribunale la ricusazione d'uno dei suoi membri per ogni motivo che implichi una mancanza manifesta dei requisiti previsti dall'articolo 14, par. (1). Una parte in un procedimento arbitrale puo', inoltre, domandare la ricusazione di un arbitro se egli non soddisfa le condizioni previste dalla Sezione 2ª del capitolo IV per la nomina nel Tribunale Arbitrale.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
