(1) Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. E' particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica. (2) Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori della attivita' economica.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
