(1) Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. E' particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica. (2) Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori della attivita' economica.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art14 · fonte su Normattiva