Nessuna notifica effettuata da uno Stato Contraente in virtu' degli articoli 70 e 71 puo' portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione allo Stato in questione, ad un ente pubblico od organismo da detto Stato dipendente o ad un suo cittadino, in seguito alla accettazione della competenza del Centro, data da uno di essi prima della ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
