e comunicazioni Tranne che nei casi in cui il Trattato o la presente Convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che debba essere fatta da uno Stato o da una Organizzazione internazionale in virtu' della presente Convenzione;
- a)viene trasmessa, se non vi e depositario, direttamente agli Stati ed alle organizzazioni cui e' destinata, o, se vi e un depositario, a quest'ultimo;
- b)e considerata come (essendo stata) effettuata dallo Stato o dall'Organizzazione in questione solo a decorrere dal momento della sua ricezione da parte dello Stato o dell'Organizzazione cui e' stata inviata, o, se del caso, dal depositario;
- c)se e' trasmessa ad un depositario, si considera che sia stata ricevuta dallo Stato o dall'Organizzazione cui e' destinata solo a decorrere dal momento in cui detto Stato o detta organizzazione abbia ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 78.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
