Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell'esecuzione d'un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato, secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei ministri con decisione presa al piu' tardi nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
