1. Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali d'oneri che, previo parere del Comitato ACP-CEE menzionato nell'articolo 193, sono approvi con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. 2. Fintanto che non sara' applicata la decisione di cui al paragrafo 1, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti d'appalto finanziati dal Fondo sono disciplinate: - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente il 31 gennaio 1975; - per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o dalle prassi riconosciute in materia di appalti internazionali.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art237 · fonte su Normattiva