[1]1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:

[2]Barbados........................... 49.300 Figi............................. 163.600 Giamaica........................... 118.300 Guyana............................ 157.700 Kenya............................. 5.000 Madagascar.......................... 10.000 Malawi............................ 20.000 Maurizio........................... 487.200 Repubblica Popolare del Congo................. 10.000 Swaziland.......................... 116.400 Tanzania........................... 10.000 Trinidad e Tobago....................... 69.000 Uganda............................. 5.000

[3]2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:

[4]Barbados........................... 29.600 Figi............................. 25.600 Giamaica........................... 83.800 Guyana............................ 29.600 Madagascar........................... 2.000 Maurizio........................... 65.300 Swaziland........................... 19.700 Trinidad e Tobago....................... 54.200

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-3-art3 · fonte su Normattiva