1. Tenuto conto delle attuali necessita' del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuli ad assumere per la durata dell'applicazione della presente Convenzione, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunita' ha assunto, in virtu' del presente capitolo, riguardo all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita.

  • b)Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art7 · fonte su Normattiva