Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornira' tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definira' i particolari dello scambio d'informazioni.
Testo vigente dal 4 febbraio 2003
