[1]Limiti relativi all'uso delle informazioni e dei documenti
[2]Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati tra le Parti sono, conformemente al diritto interno di entrambe le Parti, protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. Entrambe le Parti garantiscono un livello equivalente di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo e adottano le necessarie misure tecniche per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano solo le persone autorizzate. Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente conformemente al presente Accordo non devono essere divulgati a terzi, ne' essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell'Autorita' competente della Parte che li ha forniti. Su richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneo affidamento su tali dati. Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza del fatto che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.
Testo vigente dal 14 febbraio 2017
