Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

Testo vigente dal 19 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;11~accordo-art11 · fonte su Normattiva