Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore storico, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art11 · fonte su Normattiva